Art. 17.
             Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi
 
   1. La giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte
degli  organi  ordinari  previamente  invitati  a  provvedere,  invia
apposito  commissario  per  compiere gli atti obbligatori per legge o
eseguire gli impegni validamente assunti.
   2.  I  comitati  di  gestione e le giunte esecutive possono essere
sciolti dalla giunta provinciale per gravi violazioni di legge o  del
piano  del  parco  ovvero  in  caso  di  persistente inattivita' o di
impossibilita' di funzionamento.
   3.  Con  il  provvedimento  di  scioglimento la giunta provinciale
nomina un commissario straordinario, che rimane in carica  fino  alla
ricostituzione degli organi degli enti di gestione dei parchi.