Art. 17. Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi 1. La giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti. 2. I comitati di gestione e le giunte esecutive possono essere sciolti dalla giunta provinciale per gravi violazioni di legge o del piano del parco ovvero in caso di persistente inattivita' o di impossibilita' di funzionamento. 3. Con il provvedimento di scioglimento la giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi degli enti di gestione dei parchi.