Art. 18.
                   Comitato scientifico dei parchi
 
   1.  E'  istituito,  quale organo di consulenza tecnico-scientifica
della provincia, il comitato scientifico dei parchi con il compito di
esprimere  pareri  sul  progetto di piano di ciascun parco nonche' su
ogni altra questione inerente i parchi che gli sia  sottoposta  dalla
giunta provinciale o dagli enti di gestione dei parchi.
   2.  Il  comitato  e'  composto  dal dirigente generale preposto al
dipartimento ambiente naturale e  difesa  del  suolo,  dal  dirigente
generale  preposto  al  dipartimento  programmazione e pianificazione
territoriale della provincia, dal direttore del museo  Tridentino  di
scienze  naturali  nonche'  da  cinque  membri  nominati dalla giunta
provinciale scelti tra esperti dell'ambiente e della  gestione  delle
risorse  naturali,  due dei quali designati dai comitati di gestione;
esso dura in carica cinque anni.
   3.  Il  presidente del comitato e' scelto dalla giunta provinciale
tra i componenti del comitato stesso all'atto della nomina. Funge  da
segretario  del  comitato  il dirigente del servizio parchi e foreste
demaniali della provincia.
   4.  Quando  il comitato e' chiamato ad esprimere il proprio parere
sul piano del parco, e' integrato con i componenti di cui  ai  numeri
17),  18) e 19) dell'art. 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975,
n. 53  come  modificato  dall'art.  11  della  legge  provinciale  23
novembre 1983, n. 41, nonche' dal presidente della commissione per la
tutela del paesaggio di cui alla legge provinciale 6 settembre  1971,
n. 12 e successive modificazioni.
   5.  Ai  componenti il comitato spettano i compensi stabiliti dalla
legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e  successive  modificazioni,
fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  della legge
provinciale 1 settembre 1986, n. 27.