Art. 18. Comitato scientifico dei parchi 1. E' istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della provincia, il comitato scientifico dei parchi con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano di ciascun parco nonche' su ogni altra questione inerente i parchi che gli sia sottoposta dalla giunta provinciale o dagli enti di gestione dei parchi. 2. Il comitato e' composto dal dirigente generale preposto al dipartimento ambiente naturale e difesa del suolo, dal dirigente generale preposto al dipartimento programmazione e pianificazione territoriale della provincia, dal direttore del museo Tridentino di scienze naturali nonche' da cinque membri nominati dalla giunta provinciale scelti tra esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali, due dei quali designati dai comitati di gestione; esso dura in carica cinque anni. 3. Il presidente del comitato e' scelto dalla giunta provinciale tra i componenti del comitato stesso all'atto della nomina. Funge da segretario del comitato il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia. 4. Quando il comitato e' chiamato ad esprimere il proprio parere sul piano del parco, e' integrato con i componenti di cui ai numeri 17), 18) e 19) dell'art. 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 come modificato dall'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nonche' dal presidente della commissione per la tutela del paesaggio di cui alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successive modificazioni. 5. Ai componenti il comitato spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.