Art. 20. Piano del parco 1. La disciplina urbanistica e territoriale nonche' la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base dell'articolazione in riserve integrali, guidate e controllate secondo le previsioni e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 26 del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni per l'uso del territorio necessari a conseguire le finalita' del parco, le previsioni degli interventi per la tutela dell'ambiente naturali, le modalita' di utilizzazione sociale e turistica del parco. 2. In particolare il piano, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina: a) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano tra gli interventi consentiti nelle riserve integrali quelli di conservazione e di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture esistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla seguente lettera d); b) gli immobili da utlizzare, anche mediante loro acquisizione o espropriazione, per l'esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a); c) gli interventi antropici vietati all'interno delle singole zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese le modalita' e le prescrizioni per le attivita' economiche ammesse, con particolare riguardo alle opere edilizie, di urbanizzazione ed infrastrutturazione nonche' alla destinazione funzionale degli immobili, alle attivita' agro-silvo-pastorali, agli insediamenti produttivii compresi quelli zootecnici, alle attivita' estrattive ed alla circolazione dei veicoli a motore; d) i tempi e le modalita' di cessazione delle attivita' antropiche incompatibili con le funzioni del parco; e) le modalita' di utilizzazione sociale, di carattere culturale, scientifico, ricreativo e turistico-sportivo; f) la disciplina del comportamento dei visitatori e di chiunque abbia accesso al parco; g) la regolamentazione dell'uso degli spazi destinati alla ricreazione ed al ristoro; h) i casi in cui lo svolgimento di determinate attivita' all'interno del parco puo' comportare l'applicazione di tariffe, pedaggi e concorsi nonche' le modalita' di determinazione degli stessi in correlazione con i costi sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le somme dovute a titolo di tariffa, pedaggio o concorso sono versate alla Tesoreria degli enti di gestione dei parchi per essere introitate nei rispettivi bilanci. 3. Il piano puo' inoltre delimitare le riserve speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalita' previste dal piano urbanistico provinciale.