Art. 20.
                           Piano del parco
 
   1. La disciplina urbanistica e territoriale nonche' la tutela e la
valorizzazione  delle  caratteristiche  ambientali,   naturalistiche,
storiche ed economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano
del  parco.  Il  piano,  sulla  base  dell'articolazione  in  riserve
integrali,   guidate   e  controllate  secondo  le  previsioni  e  le
indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la  legge
provinciale  n.  26  del  9  novembre  1987 e tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione dello  stesso  piano,
contiene  i  divieti,  i  limiti  e  le  prescrizioni  per  l'uso del
territorio  necessari  a  conseguire  le  finalita'  del  parco,   le
previsioni  degli interventi per la tutela dell'ambiente naturali, le
modalita' di utilizzazione sociale e turistica del parco.
   2.  In  particolare  il  piano, nel rispetto del piano urbanistico
provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina:
     a)  gli  interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e
di miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano  tra
gli   interventi   consentiti   nelle  riserve  integrali  quelli  di
conservazione   e   di   manutenzione   delle   strutture   e   delle
infrastrutture  esistenti,  nel rispetto delle eventuali prescrizioni
previste dalla seguente lettera d);
     b) gli immobili da utlizzare, anche mediante loro acquisizione o
espropriazione,  per  l'esecuzione  degli  interventi  di  cui   alla
precedente lettera a);
     c)  gli  interventi  antropici vietati all'interno delle singole
zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese  le
modalita'  e le prescrizioni per le attivita' economiche ammesse, con
particolare  riguardo  alle  opere  edilizie,  di  urbanizzazione  ed
infrastrutturazione   nonche'   alla  destinazione  funzionale  degli
immobili,  alle  attivita'  agro-silvo-pastorali,  agli  insediamenti
produttivii  compresi quelli zootecnici, alle attivita' estrattive ed
alla circolazione dei veicoli a motore;
     d)  i  tempi  e  le  modalita'  di  cessazione  delle  attivita'
antropiche incompatibili con le funzioni del parco;
     e)   le   modalita'   di  utilizzazione  sociale,  di  carattere
culturale, scientifico, ricreativo e turistico-sportivo;
     f)  la disciplina del comportamento dei visitatori e di chiunque
abbia accesso al parco;
     g)  la  regolamentazione  dell'uso  degli  spazi  destinati alla
ricreazione ed al ristoro;
     h)  i  casi  in  cui  lo  svolgimento  di  determinate attivita'
all'interno del parco  puo'  comportare  l'applicazione  di  tariffe,
pedaggi  e  concorsi  nonche'  le  modalita'  di determinazione degli
stessi in correlazione con i costi sostenuti per la  vigilanza  e  la
tutela  del  parco.  Le  somme dovute a titolo di tariffa, pedaggio o
concorso sono versate alla  Tesoreria  degli  enti  di  gestione  dei
parchi per essere introitate nei rispettivi bilanci.
   3. Il piano puo' inoltre delimitare le riserve speciali e fissarne
la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire  le  finalita'
previste dal piano urbanistico provinciale.