Art. 22.
                Procedimento di approvazione del piano
 
   1.  Il comitato di gestione delibera, entro il termine di diciotto
mesi dalla sua  costituzione,  una  proposta  di  piano,  sentito  il
comitato scientifico dei parchi.
   2.  La  proposta  di piano con tutti i suoi elementi e' depositata
per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso le
sedi dei comprensori e dei comuni interessati.
   3.  Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito,
chiunque  ha  facolta'  di  presentare  al   comitato   di   gestione
osservazioni.  Entro  il  successivo  termine  di  sessanta giorni il
comitato, esaminate le osservazioni, adotta il piano.
   4.  Il  piano  adottato  unitamente alle osservazioni pervenute e'
trasmesso alla giunta provinciale, la quale lo approva previo  parere
del comitato scientifico dei parchi.
   5.  In  sede di approvazione la giunta provinciale puo' introdurre
nella proposta di piano tutte le  modificazioni  che  non  comportino
sostanziali  innovazioni e necessarie per adeguarlo alle disposizioni
della  presente  legge  e  alle  prescrizioni  contenute  nel   Piano
urbanistico   provinciale,   nonche',  anche  in  accoglimento  delle
osservazioni avanzate dagli interessati,  le  modificazioni  ritenute
necessarie  per  il  migliore  conseguimento  delle  finalita'  della
presente legge.
   6.  Qualora la giunta provinciale intenda avvalersi delle facolta'
di cui al comma 5, essa deve  comunicare  all'ente  di  gestione  del
parco  la  proposta di modifica. Il comitato di gestione adotta entro
sessanta giorni le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta
provinciale entro i quindici giorni successivi.
   7.  La  deliberazione della giunta provinciale di approvazione del
piano e' pubblicata  per  estratto  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   8.  Copia  del piano e' depositata, a libera visione del pubblico,
presso le sedi dei comprensori e dei comuni interessati.
   9.  Il  piano  ha  efficacia  dal giorno successivo a quello della
pubblicazione,  nel  Bollettino  ufficiale   della   Regione,   della
deliberazione di approvazione.