Art. 22. Procedimento di approvazione del piano 1. Il comitato di gestione delibera, entro il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, una proposta di piano, sentito il comitato scientifico dei parchi. 2. La proposta di piano con tutti i suoi elementi e' depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso le sedi dei comprensori e dei comuni interessati. 3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque ha facolta' di presentare al comitato di gestione osservazioni. Entro il successivo termine di sessanta giorni il comitato, esaminate le osservazioni, adotta il piano. 4. Il piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e' trasmesso alla giunta provinciale, la quale lo approva previo parere del comitato scientifico dei parchi. 5. In sede di approvazione la giunta provinciale puo' introdurre nella proposta di piano tutte le modificazioni che non comportino sostanziali innovazioni e necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge e alle prescrizioni contenute nel Piano urbanistico provinciale, nonche', anche in accoglimento delle osservazioni avanzate dagli interessati, le modificazioni ritenute necessarie per il migliore conseguimento delle finalita' della presente legge. 6. Qualora la giunta provinciale intenda avvalersi delle facolta' di cui al comma 5, essa deve comunicare all'ente di gestione del parco la proposta di modifica. Il comitato di gestione adotta entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta provinciale entro i quindici giorni successivi. 7. La deliberazione della giunta provinciale di approvazione del piano e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 8. Copia del piano e' depositata, a libera visione del pubblico, presso le sedi dei comprensori e dei comuni interessati. 9. Il piano ha efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione.