Art. 23. Efficacia del piano 1. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del parco attivita' disciplinate dal piano stesso. 2. Dall'entrata in vigore del piano e per gli ambiti territoriali dallo stesso pianificati, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al piano urbanistico provinciale nonche' le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi che siano divenute con esso incompatibili. 3. Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per la sua modificazione si osserva la stessa procedura di cui all'articolo 22.