Art. 23.
                         Efficacia del piano
 
   1.  Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti
pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno  del
parco attivita' disciplinate dal piano stesso.
   2.  Dall'entrata in vigore del piano e per gli ambiti territoriali
dallo stesso pianificati, cessano di avere  efficacia  gli  strumenti
urbanistici   vigenti  di  grado  subordinato  al  piano  urbanistico
provinciale nonche' le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi
che siano divenute con esso incompatibili.
   3.   Il  piano  ha  vigore  a  tempo  indeterminato;  per  la  sua
modificazione si osserva la stessa procedura di cui all'articolo  22.