Art. 24.
                    Programma annuale di gestione
 
   1.  Il  comitato  di  gestione, entro il 30 novembre di ogni anno,
delibera, sentito il parere del comitato  scientifico,  il  programma
annuale  di  gestione  per l'esercizio successivo e lo trasmette alla
giunta provinciale per la sua approvazione.
  2.   Nel   programma  annuale  di  gestione  sono  determinati  gli
interventi per la conservazione, la riqualificazione, il recupero, il
miglioramento  e la valorizzazione del parco, per gli immobili di cui
alla lettera b), comma 2 dell'art. 20, per  la  ricerca  scientifica,
per  l'educazione  naturalistica,  per  la  ricreazione  nelle  forme
compatibili  con  la  salvaguardia  delle  singole  aree  e  per   la
concessione  degli  eventuali  indennizzi nonche' quanto in genere si
renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi  previsti  dal
presente  articolo. Nel programma sono inoltre stabilite le eventuali
altre norme specifiche per la tutela del  parco  che  siano  ad  esso
rimesse dal piano.
   3.  Il programma e' formulato in osservanza delle prescrizioni del
piano, ove approvato, e compatibilmente con le risorse previste dagli
strumenti  di  programmazione  finanziaria  della provincia, dando la
priorita' agli interventi piu' urgenti.  Il  programma  vincola  alla
realizzazione  degli  interventi  nei  termini  e  nei  modi  da esso
fissati, restando esclusi gli interventi non previsti,  salvo  quelli
urgenti   che   si   rendano   necessari   successivamente  alla  sua
approvazione   in   dipendenza   di   circostanze   straordinarie   e
imprevedibili ai fini della tutela del parco.
   4.  In  sede di approvazione del programma annuale di gestione, la
giunta provinciale, nel caso non  siano  rispettate  le  prescrizioni
della  presente  legge,  puo'  apportare  allo  stesso  le necessarie
modificazioni.
   5.  Qualora la giunta provinciale intenda avvalersi delle facolta'
di cui al comma  4,  deve  sentire  sulle  proposte  di  modifica  il
comitato  di  gestione  il  quale deve esprimersi entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la giunta  provinciale
approva comunque il programma annuale di gestione.
   6.  L'approvazione  del  programma  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle  opere  in  esso
contenute.