Art. 24. Programma annuale di gestione 1. Il comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera, sentito il parere del comitato scientifico, il programma annuale di gestione per l'esercizio successivo e lo trasmette alla giunta provinciale per la sua approvazione. 2. Nel programma annuale di gestione sono determinati gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, il recupero, il miglioramento e la valorizzazione del parco, per gli immobili di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 20, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica, per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle singole aree e per la concessione degli eventuali indennizzi nonche' quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo. Nel programma sono inoltre stabilite le eventuali altre norme specifiche per la tutela del parco che siano ad esso rimesse dal piano. 3. Il programma e' formulato in osservanza delle prescrizioni del piano, ove approvato, e compatibilmente con le risorse previste dagli strumenti di programmazione finanziaria della provincia, dando la priorita' agli interventi piu' urgenti. Il programma vincola alla realizzazione degli interventi nei termini e nei modi da esso fissati, restando esclusi gli interventi non previsti, salvo quelli urgenti che si rendano necessari successivamente alla sua approvazione in dipendenza di circostanze straordinarie e imprevedibili ai fini della tutela del parco. 4. In sede di approvazione del programma annuale di gestione, la giunta provinciale, nel caso non siano rispettate le prescrizioni della presente legge, puo' apportare allo stesso le necessarie modificazioni. 5. Qualora la giunta provinciale intenda avvalersi delle facolta' di cui al comma 4, deve sentire sulle proposte di modifica il comitato di gestione il quale deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la giunta provinciale approva comunque il programma annuale di gestione. 6. L'approvazione del programma equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere in esso contenute.