Art. 25.
                   Acquisti, affitti e convenzioni
 
   1.  Al  fine  di  assicurare  la migliore realizzazione dei parchi
naturali, gli enti di gestione sono autorizzati:
     a)   ad   acquistare   diritti  reali  sugli  immobili  compresi
nell'ambito dei parchi naturali;
     b)   a   deliberare  accordi  relativi  agli  immobili  compresi
nell'ambito dei parchi naturali;
     c)  ad  assumere  in  affitto  i  beni  immobili per i quali gli
speciali vincoli posti dal piano del parco comportino la cessazione o
una    rilevante    diminuzione    delle   utilizzazioni   economiche
antecedentemente in essere. Il relativo mancato reddito sara'  tenuto
a base per la determinazione del canone annuo di affitto.
   2.  Sulla  base di specifiche convenzioni la giunta provinciale e'
autorizzata a mettere a disposizione degli enti  di  gestione,  anche
gratuitamente,  i  beni  immobili  di  cui  essa disponga e che siano
necessari all'espletamento dei compiti propri degli enti stessi.