Art. 25. Acquisti, affitti e convenzioni 1. Al fine di assicurare la migliore realizzazione dei parchi naturali, gli enti di gestione sono autorizzati: a) ad acquistare diritti reali sugli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali; b) a deliberare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali; c) ad assumere in affitto i beni immobili per i quali gli speciali vincoli posti dal piano del parco comportino la cessazione o una rilevante diminuzione delle utilizzazioni economiche antecedentemente in essere. Il relativo mancato reddito sara' tenuto a base per la determinazione del canone annuo di affitto. 2. Sulla base di specifiche convenzioni la giunta provinciale e' autorizzata a mettere a disposizione degli enti di gestione, anche gratuitamente, i beni immobili di cui essa disponga e che siano necessari all'espletamento dei compiti propri degli enti stessi.