Art. 26. Attivita' agro-silvo-pastorali 1. Nei parchi le attivita' agro-silvo-pastorali sono regolamentate dal piano. 2. I piani di assestamento forestale riguardanti le parti del territorio comprese nei parchi devono corrispondere a principi di silvicoltura naturalistica e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali; a tal fine essi sono sottoposti, prima della loro approvazione, al rispettivo ente di gestione, sentito il comitato scientifico. 3. Ai comuni, agli enti ed ai privati proprietari di terreni compresi nel parco utilizzati per le attivita' di cui al comma 1 puo' essere corrisposto dall'ente di gestione del parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprieta', che non siano gia' fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima.