Art. 26.
                    Attivita' agro-silvo-pastorali
 
   1. Nei parchi le attivita' agro-silvo-pastorali sono regolamentate
dal piano.
   2.  I  piani  di  assestamento  forestale riguardanti le parti del
territorio comprese nei parchi devono  corrispondere  a  principi  di
silvicoltura   naturalistica   e   di   miglioramento  dei  patrimoni
silvo-pastorali; a tal fine essi sono sottoposti,  prima  della  loro
approvazione,  al  rispettivo  ente  di gestione, sentito il comitato
scientifico.
   3.  Ai  comuni,  agli  enti  ed  ai privati proprietari di terreni
compresi nel parco utilizzati per le attivita' di cui al comma 1 puo'
essere   corrisposto  dall'ente  di  gestione  del  parco  stesso  un
indennizzo nel caso  di  cessazione  o  di  diminuzione  del  reddito
derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprieta',
che non siano gia' fissati da altre leggi,  sulla  base  di  apposite
perizie di stima.