Art. 27. Opere e manufatti 1. Ferma restando l'applicazione della disciplina del vincolo idrogeologico e della valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legislazione provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e dei manufatti previsti dal piano e rilasciata, previo parere del servizio parchi e foreste demaniali della provincia in ordine alla compatibilita' delle modalita' esecutive con le finalita' del parco.