Art. 27.
                          Opere e manufatti
 
   1.  Ferma  restando  l'applicazione  della  disciplina del vincolo
idrogeologico   e   della   valutazione   di   impatto    ambientale,
l'autorizzazione    paesaggistica    prevista    dalla   legislazione
provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e  dei  manufatti
previsti  dal piano e rilasciata, previo parere del servizio parchi e
foreste demaniali della provincia in ordine alla compatibilita' delle
modalita' esecutive con le finalita' del parco.