Art. 29. Flora, fauna, minerali e fossili, funghi 1. Per le violazioni delle disposizioni di legge relative alla raccolta di funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della fauna inferiore e all'estrazione e alla raccolta dei minerali e dei fossili commesse nei parchi, l'importo delle sanzioni pecuniarie e' raddoppiato sia nella misura minima che in quella massima, che in quella fissa.