Art. 29.
               Flora, fauna, minerali e fossili, funghi
 
   1.  Per  le  violazioni  delle disposizioni di legge relative alla
raccolta di funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della
fauna  inferiore  e all'estrazione e alla raccolta dei minerali e dei
fossili commesse nei parchi, l'importo delle sanzioni  pecuniarie  e'
raddoppiato  sia  nella  misura  minima che in quella massima, che in
quella fissa.