Art. 30. Attivita' estrattive 1. Nei parchi e' vietata l'apertura di nuove cave e miniere. 2. Il piano fissa le prescrizioni e le modalita' per la coltivazione delle cave e miniere esistenti, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica. 3. Ai concessionari di cave esistenti nel parco puo' essere corrisposto dall'ente di gestione del parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attivita' di coltivazione, che non siano gia' fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima.