Art. 30.
                         Attivita' estrattive
 
   1. Nei parchi e' vietata l'apertura di nuove cave e miniere.
   2.   Il  piano  fissa  le  prescrizioni  e  le  modalita'  per  la
coltivazione delle cave e miniere esistenti, per quanto  concerne  la
loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica.
   3.  Ai  concessionari  di  cave  esistenti  nel  parco puo' essere
corrisposto dall'ente di gestione del parco stesso un indennizzo  nel
caso   di   cessazione   o   di  diminuzione  del  reddito  derivante
dall'imposizione  di  limitazioni   o   vincoli   sull'attivita'   di
coltivazione,  che  non siano gia' fissati da altre leggi, sulla base
di apposite perizie di stima.