Art. 31.
           Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico,
                    linee elettriche e telefoniche
 
   1.  Ferme  restando le competenze dello Stato, nei parchi non sono
ammessi interventi o attivita' che comportano  l'utilizzazione  delle
acque  a  scopo idroelettrico; il piano tuttavia puo' individuare, in
presenza di motivate esigenze, le strutture di interesse generale, al
servizio  delle  quali  e'  consentita  la  realizzazione  di piccoli
impianti per la produzione di energia elettrica di potenza  inferiore
ai 20 kW.
   2. E' fatto divieto di attraversare i parchi con nuove linee aeree
elettriche e telefoniche.
   3.   Tuttavia  per  il  soddisfacimento  degli  utenti  locali  e'
consentita la realizzazione di linee elettriche e telefoniche  aeree,
qualora  l'installazione  di  cavi  interrati  risulti oggettivamente
dispendiosa sotto il profilo tecnico ed economico;  in  tal  caso  la
realizzazione dei collegamenti aerei e' previamente autorizzata dalla
giunta provinciale sentito  il  competente  comitato  di  gestione  e
previo parere del comitato scientifico.