Art. 31. Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico, linee elettriche e telefoniche 1. Ferme restando le competenze dello Stato, nei parchi non sono ammessi interventi o attivita' che comportano l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico; il piano tuttavia puo' individuare, in presenza di motivate esigenze, le strutture di interesse generale, al servizio delle quali e' consentita la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 kW. 2. E' fatto divieto di attraversare i parchi con nuove linee aeree elettriche e telefoniche. 3. Tuttavia per il soddisfacimento degli utenti locali e' consentita la realizzazione di linee elettriche e telefoniche aeree, qualora l'installazione di cavi interrati risulti oggettivamente dispendiosa sotto il profilo tecnico ed economico; in tal caso la realizzazione dei collegamenti aerei e' previamente autorizzata dalla giunta provinciale sentito il competente comitato di gestione e previo parere del comitato scientifico.