Art. 32.
              Strutture ricettive turistiche all'aperto
 
   1.  Nelle  riserve  integrali  e  speciali dei parchi sono vietati
l'allestimento  e  l'esercizio  di  strutture  ricettive   turistiche
all'aperto.   Il   direttore  del  parco  puo'  tuttavia  autorizzare
insediamenti   singoli   occasionali   per    specifiche    attivita'
scientifiche  ed  alpinistiche  prescrivendo  le  relative  modalita'
spazio-temporali.
   2.  Nel  restante territorio dei parchi il piano individua aree da
destinare alla fruizione dei parchi medesimi mediante  l'allestimento
e  l'esercizio  di strutture ricettive turistiche all'aperto, nonche'
per l'insediamento di campeggi  mobili  organizzati  o  per  singoli,
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.