Art. 32. Strutture ricettive turistiche all'aperto 1. Nelle riserve integrali e speciali dei parchi sono vietati l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto. Il direttore del parco puo' tuttavia autorizzare insediamenti singoli occasionali per specifiche attivita' scientifiche ed alpinistiche prescrivendo le relative modalita' spazio-temporali. 2. Nel restante territorio dei parchi il piano individua aree da destinare alla fruizione dei parchi medesimi mediante l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto, nonche' per l'insediamento di campeggi mobili organizzati o per singoli, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.