Art. 33. Circolazione dei veicoli a motore 1. Nei parchi la circolazione dei veicoli a motore e' soggetta alle seguenti disposizioni: a) nelle riserve integrali la circolazione e' vietata, con esclusione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso e i pubblici servizi; b) nelle riserve guidate, controllate e speciali, la circolazione sulle strade di qualsiasi categoria e' regolamentata dal piano; c) per le strade ed aree forestali, la circolazione e' regolamentata dal piano; d) e' comunque vietata la circolazione di veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo che per lo svolgimento di attivita' agro-pastorali ove consentite. 2. Fatti salvi i casi di emergenza, la circolazione dei veicoli a motore, ove consentita ai sensi del comma 1, e' subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dalla giunta esecutiva del parco.