Art. 33.
                  Circolazione dei veicoli a motore
 
   1.  Nei  parchi  la  circolazione dei veicoli a motore e' soggetta
alle seguenti disposizioni:
     a)  nelle  riserve  integrali  la  circolazione  e' vietata, con
esclusione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso e i
pubblici servizi;
     b)   nelle   riserve   guidate,   controllate   e  speciali,  la
circolazione sulle strade di qualsiasi categoria e' regolamentata dal
piano;
     c)   per  le  strade  ed  aree  forestali,  la  circolazione  e'
regolamentata dal piano;
     d) e' comunque vietata la circolazione di veicoli a motore al di
fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo  che  per  lo
svolgimento di attivita' agro-pastorali ove consentite.
   2.  Fatti salvi i casi di emergenza, la circolazione dei veicoli a
motore, ove consentita ai  sensi  del  comma  1,  e'  subordinata  ad
apposita  autorizzazione  da  rilasciarsi  dalla giunta esecutiva del
parco.