Art. 35.
                              Vigilanza
 
   1.   Alla   vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni  della
presente legge provvede il  personale  degli  enti  di  gestione  dei
parchi.  Restano  comunque  fermi,  per  il  territorio dei parchi, i
compiti  di  vigilanza  spettanti  ai  servizi  provinciali  e   alle
associazioni  dei  cacciatori  e dei pescatori ai sensi della vigente
legislazione.