Art. 36. Sanzioni 1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme della presente legge nonche' di quanto contenuto nel piano o nel programma annuale di gestione, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal L. 100.000 a L. 600.000; tuttavia, ove la predetta violazione costituisca un illecito per il quale sia disposta da altre leggi una sanzione amministrativa diversa o piu' elevata nel massimo, si applicano esclusivamente le leggi medesime. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29 della presente legge. 2. L'importo della sanzione e' graduato in ragione della gravita' dell'infrazione commessa, desunta dalle modalita' di azione e dall'entita' del danno cagionato nonche' dai precedenti del trasgressore. 3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della provincia per essere introitate nel bilancio provinciale. 4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia. 6. Il responsabile della violazione e' comunque tenuto, ove cio' sia materialmente possibile, all'immediato ripristino dello stato di fatto modificato con il suo comportamento; il servizio parchi e foreste demaniali della provincia puo' impartire in tal caso le opportune disposizioni. 7. Ove il responsabile non provveda al ripristino ovvero questo comporti speciali cautele, esso e' eseguito a cura del competente ente di gestione del parco, con addebito dell'onere sostenuto a carico del responsabile; per la riscossione delle somme corrispondenti a tale onere, si provvede con le modalita' e le procedure previste dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.