Art. 36.
                               Sanzioni
 
   1.  Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e
in  genere  delle  norme  della  presente  legge  nonche'  di  quanto
contenuto  nel piano o nel programma annuale di gestione, e' soggetta
alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  dal  L.
100.000   a   L.   600.000;  tuttavia,  ove  la  predetta  violazione
costituisca un illecito per il quale sia disposta da altre leggi  una
sanzione  amministrativa  diversa  o  piu'  elevata  nel  massimo, si
applicano  esclusivamente  le  leggi  medesime.  Resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 29 della presente legge.
   2.  L'importo della sanzione e' graduato in ragione della gravita'
dell'infrazione  commessa,  desunta  dalle  modalita'  di  azione   e
dall'entita'   del   danno   cagionato  nonche'  dai  precedenti  del
trasgressore.
   3.  Le  somme  dovute  a  titolo  di  sanzione  sono  versate alla
tesoreria  della  provincia  per  essere  introitate   nel   bilancio
provinciale.
   4.  Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
   5.  L'emissione  dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  di
archiviazione di cui all'art. 18 della  predetta  legge  24  novembre
1981,  n.  689,  spetta  al  dirigente  del servizio parchi e foreste
demaniali della provincia.
   6.  Il  responsabile della violazione e' comunque tenuto, ove cio'
sia materialmente possibile, all'immediato ripristino dello stato  di
fatto  modificato  con  il  suo  comportamento;  il servizio parchi e
foreste demaniali della provincia  puo'  impartire  in  tal  caso  le
opportune disposizioni.
   7.  Ove  il  responsabile non provveda al ripristino ovvero questo
comporti speciali cautele, esso e' eseguito  a  cura  del  competente
ente  di  gestione  del  parco,  con  addebito dell'onere sostenuto a
carico   del   responsabile;   per   la   riscossione   delle   somme
corrispondenti  a  tale  onere,  si  provvede  con  le modalita' e le
procedure previste dall'art. 51 della legge provinciale 14  settembre
1979, n. 7.