Art. 4.
                         Comitato di gestione
 
   1. Il comitato di gestione e' composto da:
     a)  un  membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel
parco. Il numero dei membri e' elevato a due e a tre, di cui  uno  in
rappresentanza delle minoranze consiliari, ove il territorio comunale
ricompreso nel parco superi i 2.500 Ha.  e  rispettivamente  i  5.000
Ha.;
     b)  un  membro  in  rappresentanza di ciascun comune, diverso da
quelli di cui alla lettera a), che sia proprietario di una superficie
territoriale ricompresa nel parco di almeno 140 Ha.;
     c)  il  dirigente  del servizio parchi e foreste demaniali della
provincia;
     d)  due  membri designati dalla Comunita' delle Regole Spinale e
Manez per il parco Adamello-Brenta;
     e)  un  membro  designato  dalla magnifica comunita' generale di
Fiemme per il parco Paneveggio-Pale di S. Martino;
     f)  il  dirigente  del  Servizio  foreste,  caccia e pesca della
provincia;
     g)  il  dirigente  del  servizio  strutture, gestione e sviluppo
delle aziende agricole della provincia;
     h)  il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio
della provincia;
     i) il direttore del museo Tridentino di Scienze naturali;
     l)  un  membro  in rappresentanza della Societa' degli Alpinisti
Tridentini (S.A.T.);
     m)  un  membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni
provinciali di  Trento  delle  associazioni  Italia  Nostra  e  Fondo
mondiale per la natura (W.W.F.);
     n)  un  membro  designato  dall'associazione dei cacciatori piu'
rappresentativa della provincia di Trento;
     o)  un  membro  designato  congiuntamente  dalle  associazioni o
societa' di pescatori sportivi locali concessionarie  di  diritti  di
pesca sulle acque ricadenti nel territorio del parco;
     p) un membro in rappresentanza di ciascun comprensorio ricadente
nel parco. Il numero dei membri e' elevato a tre ed a sei, di cui  un
terzo   in   rappresentanza   delle  minoranze  assembleari,  ove  il
territorio del comprensorio ricompreso nel parco superi il  cinquanta
per  cento  e  rispettivamente  il  settantacinque  per  cento  della
superficie complessiva del parco;
     q)   un   rappresentante   delle   ASUC   presenti   nel   Parco
Adamello-Brenta.
   2. Il comitato e' presieduto dal presidente dell'ente. Il comitato
elegge nel  suo  seno  il  vicepresidente.  Funge  da  segretario  il
direttore dell'ente.
   3. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere c), f), g) e h) del
comma 1 la giunta provinciale  nomina  un  membro  supplente;  per  i
membri  di  cui alle lettere a), b), d), e), i), l), m), n), o), p) e
q) del comma 1 i membri supplenti sono designati dagli enti  e  dalle
associazioni ivi indicati.
   4. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in
caso di assenza del rispettivo membro titolare.
   5.  I  membri  titolari e supplenti sono nominati e sostituiti con
deliberazione della giunta provinciale. Essi restano in carica fino a
quando  ricoprono  l'ufficio  cui  e'  connessa  la partecipazione al
comitato  e,  per  i  membri  non  appartenenti   all'amministrazione
provinciale,   fino   alla  loro  sostituzione  a  seguito  di  nuova
designazione. Gli enti e le  associazioni  devono  procedere  ad  una
nuova  designazione  ogni  qualvolta  vi  sia  stato il rinnovo degli
organi che hanno effettuato la designazione medesima.
   6.  Enti  ed  associazioni  debbono comunicare le designazioni dei
componenti sia titolari che supplenti di propria competenza entro  un
mese  dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine,
il comitato e' validamente costituito anche ove non  siano  pervenute
le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.
   7.  Il  comitato  e'  convocato  dal  presidente ogni volta che lo
ritenga opportuno, comunque almeno ogni sei  mesi  o  entro  quindici
giorni  qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti,
mediante  avviso  contenente  l'ordine  del  giorno,   trasmesso   ai
componenti  stessi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i
casi di motivata urgenza.
   8.  Per  la  validita'  delle sedute del comitato e' necessaria la
presenza della maggioranza assoluta  dei  componenti  in  carica.  Il
comitato  delibera  a  maggioranza  assoluta dei presenti; in caso di
parita', prevale il voto del presidente.
   9. Le sedute del comitato sono pubbliche.