Art. 40.
                  Disposizioni transitorie e finali
 
   1.  Fino all'entrata in vigore del piano relativo a ciascun parco,
per le costruzioni e per l'esecuzione delle opere e  dei  lavori  nei
territori  compresi  nel  parco  medesimo continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalla legislazione vigente.
   2.  Il  primo  programma  annuale  di  gestione  degli  enti avra'
applicazione  con  decorrenza  dall'anno  successivo  a   quello   di
costituzione degli organi degli enti medesimi.
   3.  Con  la  decorrenza  del  primo  programma annuale di gestione
relativo a ciascun parco  cessano  di  applicarsi,  relativamente  al
medesimo  parco,  le disposizioni relative agli interventi finanziari
della provincia di cui alla legge provinciale 15 settembre  1968,  n.
15.
   4.  Gli  atti  conseguenti  agli impegni di spesa assunti entro la
data di cui al comma 2 sono definiti con le modalita'  e  secondo  le
procedure previste con la legge provinciale 15 settembre 1968, n. 15.
   5.  Per  l'esercizio  finanziario  1988  ciascun  ente di gestione
adotta un bilancio di previsione redatto in termini di  competenza  e
di  cassa con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello della nomina degli organi, prescindendo  dalle  disposizioni
recate  dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 13. Nel bilancio di ciascun ente
sono  indicati  gli  stanziamenti   di   spesa   necessari   per   il
funzionamento  e  per  l'elaborazione  dei piani e programmi previsti
dalla presente legge.
  6.  Il  bilancio  di  previsione  di cui al comma 5 e' inviato alla
giunta provinciale, per  l'approvazione  almeno  venti  giorni  prima
dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.
  7.  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge, l'assessore
provinciale al quale e' affidata la  materia  dei  parchi  convoca  e
presiede, dopo la nomina, il comitato di gestione di ciascun parco.