Art. 40. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'entrata in vigore del piano relativo a ciascun parco, per le costruzioni e per l'esecuzione delle opere e dei lavori nei territori compresi nel parco medesimo continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Il primo programma annuale di gestione degli enti avra' applicazione con decorrenza dall'anno successivo a quello di costituzione degli organi degli enti medesimi. 3. Con la decorrenza del primo programma annuale di gestione relativo a ciascun parco cessano di applicarsi, relativamente al medesimo parco, le disposizioni relative agli interventi finanziari della provincia di cui alla legge provinciale 15 settembre 1968, n. 15. 4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 2 sono definiti con le modalita' e secondo le procedure previste con la legge provinciale 15 settembre 1968, n. 15. 5. Per l'esercizio finanziario 1988 ciascun ente di gestione adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della nomina degli organi, prescindendo dalle disposizioni recate dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 13. Nel bilancio di ciascun ente sono indicati gli stanziamenti di spesa necessari per il funzionamento e per l'elaborazione dei piani e programmi previsti dalla presente legge. 6. Il bilancio di previsione di cui al comma 5 e' inviato alla giunta provinciale, per l'approvazione almeno venti giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario. 7. Nella prima applicazione della presente legge, l'assessore provinciale al quale e' affidata la materia dei parchi convoca e presiede, dopo la nomina, il comitato di gestione di ciascun parco.