Art. 41. Messa a disposizione di personale 1. Fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del regolamento del personale di cui alla lettera e) dell'art. 5, al funzionamento degli enti di gestione dei parchi si provvede mediante messa a disposizione di dipendenti provinciali; gli oneri relativi, compresi quelli del trattamento di missione spettante, rimangono a carico della Provincia.