Art. 41.
                  Messa a disposizione di personale
 
  1. Fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione
del regolamento del personale di cui alla lettera e) dell'art. 5,  al
funzionamento  degli enti di gestione dei parchi si provvede mediante
messa a disposizione di dipendenti provinciali; gli  oneri  relativi,
compresi  quelli  del  trattamento di missione spettante, rimangono a
carico della Provincia.