Art. 43.
                        Copertura degli oneri
 
   1.   Alla   copertura   dell'onere  di  L.  100.000.000  derivante
dall'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 2, a carico  dell'esercizio
finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo del
fondo iscritto al capitolo 84180  dello  stato  di  previsione  della
spesa,  tabella B, per il medesimo esercizio finanziario in relazione
alla  voce  indicata  per   l'"Ordinamento   dei   parchi   naturali"
nell'allegato  n.  5  di  cui  all'art.  9 dalla legge provinciale 19
gennaio 1988, n. 5.
   2.  Alla  copertura  del maggior onere valutato nell'importo di L.
10.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 18, comma  5,  a
carico   dell'esercizio   finanziario   1988,  si  provvede  mediante
riduzione, di pari importo, del  fondo  iscritto  al  capitolo  84170
dello  stato  di  previsione  della spesa, tabella B, per il medesimo
esercizio  finanziario,  in  relazione  alla  voce  "Costituzione  di
comitati e commissioni consultive" indicata nell'allegato n. 4 di cui
all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.
   3.   Alla   copertura   dell'onere  valutato  nell'importo  di  L.
500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3,
a  carico  dell'esercizio  finanziario  1989,  si  fa fronte mediante
l'utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni  di  spesa
iscritte   nel   settore  funzionale  "strutture  civili",  programma
"territorio ed ambiente", area  di  attivita'  "foreste  demaniali  e
parchi"  del  bilancio  pluriennale  1988-1990 di cui all'articolo 15
della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.
   4.  Al  maggior  onere  valutato  nell'importo  di  L.  10.000.000
derivante  dall'applicazione  dell'art.  18,  comma   5,   a   carico
dell'eserizio  finanziario  1989  si fa fronte mediante l'utilizzo di
una quota  di  pari  importo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle
previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione",
programma "amministrazione  generale",  area  di  attivita'  "servizi
generali" del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della
legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.
   5.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.