Art. 6. Giunta esecutiva 1. La Giunta esecutiva e' composta da: a) il presidente dell'ente, con funzioni di presidente; b) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia; c) cinque membri per il parco Paneveggio-Pale di S. Martino e otto membri per il parco Adamello-Brenta eletti dai rispettivi comitati di gestione tra quelli delle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4; d) i dirigenti del servizio foreste, caccia e pesca e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia. 2. La giunta esecutiva elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente. 3. Per ciascuno dei membri di cui alla lettera c) del comma 1 e' eletto anche un membro supplente. La giunta provinciale nomina un membro supplente anche per ciascuno dei membri di cui alle lettere b) e d) del comma 1. 4. I membri di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica cinque anni purche' permangano nel comitato di gestione. 5. Si applicano alla giunta esecutiva le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 4.