Art. 6.
                           Giunta esecutiva
 
   1. La Giunta esecutiva e' composta da:
     a) il presidente dell'ente, con funzioni di presidente;
     b)  il  dirigente  del servizio parchi e foreste demaniali della
provincia;
     c)  cinque  membri  per il parco Paneveggio-Pale di S. Martino e
otto membri  per  il  parco  Adamello-Brenta  eletti  dai  rispettivi
comitati  di gestione tra quelli delle lettere a), d) ed e) del comma
1 dell'art. 4;
     d)  i  dirigenti  del  servizio  foreste,  caccia  e pesca e del
servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia.
   2.  La  giunta  esecutiva  elegge  nel suo seno il vicepresidente.
Funge da segretario il direttore dell'ente.
   3.  Per  ciascuno dei membri di cui alla lettera c) del comma 1 e'
eletto anche un membro supplente. La  giunta  provinciale  nomina  un
membro supplente anche per ciascuno dei membri di cui alle lettere b)
e d) del comma 1.
   4. I membri di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica
cinque anni purche' permangano nel comitato di gestione.
   5.  Si  applicano  alla giunta esecutiva le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 4.