Art. 7.
                   Funzioni della giunta esecutiva
 
   1. Alla giunta esecutiva spetta:
     a)  predisporre le proposte relative agli atti di competenza del
comitato di gestione;
     b)   assumere   i   provvedimenti  relativi  all'attuazione  del
programma annuale di  gestione,  deliberando  le  relative  spese,  i
contratti, gli incarichi e le eventuali consulenze professionali;
     c) autorizzare aperture di credito a favore del direttore;
     d) provvedere al prelievo dai fondi di riserva;
     e)  emanare  ogni altro provvedimento relativo alla gestione del
parco non riservato espressamente alla competenza di altri organi.