Art. 7. Funzioni della giunta esecutiva 1. Alla giunta esecutiva spetta: a) predisporre le proposte relative agli atti di competenza del comitato di gestione; b) assumere i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione, deliberando le relative spese, i contratti, gli incarichi e le eventuali consulenze professionali; c) autorizzare aperture di credito a favore del direttore; d) provvedere al prelievo dai fondi di riserva; e) emanare ogni altro provvedimento relativo alla gestione del parco non riservato espressamente alla competenza di altri organi.