Art. 9. Direttore 1. Il direttore del parco: a) cura l'esecuzione dei provvedimenti emanati dalla giunta esecutiva e svolge ogni altro compito che gli sia demandato dalla stessa; b) liquida ed ordina il pagamento delle spese nei limiti delle somme impegnate; c) stipula i contratti deliberati dalla giunta esecutiva; d) firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento; e) assume il personale operaio di cui al comma 4 dell'art. 12; f) dirige il personale dell'ente.