Art. 9.
                              Direttore
 
   1. Il direttore del parco:
     a)  cura  l'esecuzione  dei  provvedimenti  emanati dalla giunta
esecutiva e svolge ogni altro compito che  gli  sia  demandato  dalla
stessa;
     b)  liquida  ed ordina il pagamento delle spese nei limiti delle
somme impegnate;
     c) stipula i contratti deliberati dalla giunta esecutiva;
     d) firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento;
    e) assume il personale operaio di cui al comma 4 dell'art. 12;
     f) dirige il personale dell'ente.