(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 27 del 6 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Con la presente legge la regione Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione.