(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 27
                          del 6 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Con  la  presente legge la regione Veneto, in attuazione degli
articoli 6 e 7 della legge 17 maggio  1983,  n.  217,  disciplina  le
strutture  ricettive  alberghiere  e stabilisce i criteri per la loro
classificazione.