Art. 14. Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e' punita con una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 a un massimo di L. 3.000.000. 2. Chiunque attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una attrezzatura non conforme a quella autorizzata o una denominazione diversa da quella approvata e' assoggettato a una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. In caso di reiterata violazione, viene disposta la revoca dell'autorizzazione. 3. Chiunque eserciti una attivita' ricettiva di cui alla presente legge, sprovvisto della relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e alla immediata chiusura dell'esercizio. 4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati e approvati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pari a 50 volte quanto illecitamente riscosso, con un minimo di L. 100.000. Nel caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione. 5. Chiunque doti, i modo permanente, le camere e le unita' abitative di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato e' soggetto a una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, per posto letto in piu'. 6. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000. 7. La chiusura temporanea della struttura ricettiva in violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 e' soggetta alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. 8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono comminate dal presidente della giunta provinciale. Le sanzioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 sono comminate dal sindaco. 9. In caso di persistente inadempienza nell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, puo' disporsi la sospensione dell'autorizzazione sino a quando il titolare (o gestore) non abbia ottemperato a quanto prescritto. 10. Le somme, introitate per le sanzioni, sono trattenute dagli enti che le hanno comminate.