Art. 14.
                               Sanzioni
 
   1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione
e' punita con una sanzione amministrativa da un minimo di L.  500.000
a un massimo di L. 3.000.000.
   2. Chiunque attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati
ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una  attrezzatura  non
conforme  a  quella autorizzata o una denominazione diversa da quella
approvata e' assoggettato a una sanzione amministrativa da L. 500.000
a  L.  3.000.000.  In caso di reiterata violazione, viene disposta la
revoca dell'autorizzazione.
   3.  Chiunque eserciti una attivita' ricettiva di cui alla presente
legge, sprovvisto della relativa  autorizzazione,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  da  L.  2.000.000  a  L.  10.000.000 e alla
immediata chiusura dell'esercizio.
   4.  Chiunque  applichi  prezzi  superiori  a  quelli  denunciati e
approvati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pari a  50  volte
quanto  illecitamente riscosso, con un minimo di L. 100.000. Nel caso
di recidiva puo' essere disposta la sospensione  dell'autorizzazione.
   5.  Chiunque  doti,  i  modo  permanente,  le  camere  e le unita'
abitative di un numero di posti letto superiore a quello  autorizzato
e'  soggetto  a  una  sanzione  amministrativa  da  L.  100.000  a L.
1.000.000, per posto letto in piu'.
   6.   La   mancata   esposizione  al  pubblico  dell'autorizzazione
all'esercizio  o  delle  tariffe  denunciate  comporta  la   sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
   7.  La chiusura temporanea della struttura ricettiva in violazione
delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 e'  soggetta
alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
   8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono
comminate dal presidente della giunta provinciale. Le sanzioni di cui
ai commi 3, 5, 6 e 7 sono comminate dal sindaco.
   9.  In  caso  di  persistente  inadempienza  nell'osservanza degli
obblighi previsti dalla presente legge  o  di  grave  violazione  dei
medesimi,  puo'  disporsi  la  sospensione dell'autorizzazione sino a
quando il  titolare  (o  gestore)  non  abbia  ottemperato  a  quanto
prescritto.
   10.  Le  somme,  introitate per le sanzioni, sono trattenute dagli
enti che le hanno comminate.