Art. 15.
                       Vincolo di destinazione
 
   1.  I  comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n.
217, provvedono ad adeguare i propri  strumenti  urbanistici  con  la
previsione  della  disciplina  urbanistico-edilizia  delle  strutture
ricettive  alberghiere  con  particolare   riferimento   per   quelle
esistenti  nell'ambito  delle  zone A) e B), previste dagli strumenti
urbanistici vigenti e, ove occorra, con l'individuazione  delle  aree
specificamente  destinate  agli  insediamenti turistico-ricettivi, in
relazione  alle  indicazioni   della   programmazione   regionale   e
provinciale, e tenendo conto delle esistenti localizzazioni.
   2.  In attesa del previsto adeguamento degli strumenti urbanistici
e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte  le  strutture
ricettive  di  cui all'art. 2, esistenti e di nuova attivazione, sono
soggette a vincolo provvisorio, in considerazione  della  particolare
vocazione turistica della regione Veneto nel suo complesso.
   3.  Il  vincolo  di  cui  al comma precedente ha durata massima di
sette anni, decorsi i quali senza che  i  comuni  abbiano  provveduto
agli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma, esso e' prorogato di un
ulteriore anno, entro il quale la giunta regionale  o  la  provincia,
ove  si  siano  verificate le condizioni previste dall'art. 108 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, provvede con  proprio  atto  a
individuare  strutture  e aree relativamente alle quali il vincolo di
destinazione permane.
   4.  Dalla  data  di  adeguamento,  attraverso l'approvazione della
relativa variante, le strutture  ricettive  alberghiere,  individuate
negli  strumenti  urbanistici dei rispettivi comuni come destinate ad
attivita' turistiche e ricettive, sono soggette  a  vincolo.  Per  le
strutture  che,  nell'ambito  delle  stesse  aree,  vengano destinate
all'attivita' ricettiva successivamente, il vincolo sorge dalla  data
del  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio.  Il  vincolo cosi'
introdotto vige a tempo indeterminato.
   5. Le strutture ricettive, gia' legittimamente assentite che, dopo
l'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al primo comma e  al
terzo  comma, si trovino ubicate in difformita' dalle destinazioni di
piano, non sono  soggette  al  vincolo.  Esse  possono  mantenere  la
destinazione  originaria  o  essere destinate, con atto di assenso ai
sensi  della  legge  urbanistica  regionale,  a  nuova  utilizzazione
consentita dagli strumenti urbanistici; nel primo caso gli interventi
edilizi relativi a tali insediamenti possono essere disciplinati  con
variante ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985,
n. 61, cosi' come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.