Art. 15. Vincolo di destinazione 1. I comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia delle strutture ricettive alberghiere con particolare riferimento per quelle esistenti nell'ambito delle zone A) e B), previste dagli strumenti urbanistici vigenti e, ove occorra, con l'individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale, e tenendo conto delle esistenti localizzazioni. 2. In attesa del previsto adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive di cui all'art. 2, esistenti e di nuova attivazione, sono soggette a vincolo provvisorio, in considerazione della particolare vocazione turistica della regione Veneto nel suo complesso. 3. Il vincolo di cui al comma precedente ha durata massima di sette anni, decorsi i quali senza che i comuni abbiano provveduto agli adempimenti di cui al primo comma, esso e' prorogato di un ulteriore anno, entro il quale la giunta regionale o la provincia, ove si siano verificate le condizioni previste dall'art. 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, provvede con proprio atto a individuare strutture e aree relativamente alle quali il vincolo di destinazione permane. 4. Dalla data di adeguamento, attraverso l'approvazione della relativa variante, le strutture ricettive alberghiere, individuate negli strumenti urbanistici dei rispettivi comuni come destinate ad attivita' turistiche e ricettive, sono soggette a vincolo. Per le strutture che, nell'ambito delle stesse aree, vengano destinate all'attivita' ricettiva successivamente, il vincolo sorge dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Il vincolo cosi' introdotto vige a tempo indeterminato. 5. Le strutture ricettive, gia' legittimamente assentite che, dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al primo comma e al terzo comma, si trovino ubicate in difformita' dalle destinazioni di piano, non sono soggette al vincolo. Esse possono mantenere la destinazione originaria o essere destinate, con atto di assenso ai sensi della legge urbanistica regionale, a nuova utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici; nel primo caso gli interventi edilizi relativi a tali insediamenti possono essere disciplinati con variante ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, cosi' come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.