Art. 17.
                       Disposizioni transitorie
 
   1.  La  giunta  provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente  legge,  provvede  alla  nuova  classificazione  delle
strutture  ricettive  alberghiere,  valevole  per  il  quinquennio 1
gennaio 1989-31 dicembre 1993.
   2.  A  tal fine i titolari (o gestori) sono tenuti a denunciare su
appositi moduli, entro sessanta giorni dal loro ricevimento,  i  dati
necessari per la classificazione medesima.
   3.  Le  strutture  ricettive  alberghiere  che,  in  sede di nuova
classificazione, risultino sprovviste di uno o piu' requisiti  minimi
e/o  obbligatori  per l'attribuzione della classifica minima, vengono
ugualmente classificate con una stella, a condizione  che  si  dotino
dei  requisiti  mancanti  entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
   4.  Le  strutture  ricettive  alberghiere, che difettano di alcuni
requisiti obbligatori per ottenere la classifica a stelle, secondo le
comparazioni  sotto  indicate,  possono,  a  richiesta,  ottenere  la
classifica in base a dette comparazioni, a condizione che i requisiti
posseduti  totalizzino  il  punteggio  minimo  previsto per i singoli
livelli dell'allegata tabella  A)  e  che  si  dotino  dei  requisiti
obbligatori  mancanti  entro  due  anni  dall'entrata in vigore della
presente legge:
    alberghi   di   lusso   in   possesso   di  standards  di  classe
internazionale: cinque stelle lusso;
    alberghi di lusso: cinque stelle;
    alberghi di prima categoria: quattro stelle;
    alberghi  di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle;
    alberghi  di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle;
    alberghi  di  quarta  categoria,  pensioni  di  terza categoria e
locande: una stella.
   5.  Trascorso  tale  termine,  la giunta provinciale provvede alla
classificazione definitiva e,  ove  occorre,  dichiara  la  decadenza
della classificazione attribuita.