Art. 17. Disposizioni transitorie 1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, valevole per il quinquennio 1 gennaio 1989-31 dicembre 1993. 2. A tal fine i titolari (o gestori) sono tenuti a denunciare su appositi moduli, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima. 3. Le strutture ricettive alberghiere che, in sede di nuova classificazione, risultino sprovviste di uno o piu' requisiti minimi e/o obbligatori per l'attribuzione della classifica minima, vengono ugualmente classificate con una stella, a condizione che si dotino dei requisiti mancanti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti obbligatori per ottenere la classifica a stelle, secondo le comparazioni sotto indicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizione che i requisiti posseduti totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegata tabella A) e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge: alberghi di lusso in possesso di standards di classe internazionale: cinque stelle lusso; alberghi di lusso: cinque stelle; alberghi di prima categoria: quattro stelle; alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle; alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle; alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella. 5. Trascorso tale termine, la giunta provinciale provvede alla classificazione definitiva e, ove occorre, dichiara la decadenza della classificazione attribuita.