Art. 2. Definizioni 1. La presente legge individua come attivita' ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita'. 2. Essa definisce e disciplina le seguenti strutture organizzate per l'esercizio dell'attivita' ricettiva alberghiera: alberghi motels villaggi-albergo residenze turistico-alberghiere.