Art. 2.
                             Definizioni
 
   1.  La  presente  legge  individua come attivita' ricettiva quella
diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita'.
   2.  Essa  definisce e disciplina le seguenti strutture organizzate
per l'esercizio dell'attivita' ricettiva alberghiera:
    alberghi
    motels
    villaggi-albergo
    residenze turistico-alberghiere.