Art. 21. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 3 maggio 1988 BERNINI