Art. 21.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo
44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.
 
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 3 maggio 1988
 
                               BERNINI