Art. 4. Classificazione 1. Gli alberghi, i motels e i villaggi-albergo sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con 5, 4, 3, 2, 1 stella; le residenze turistico-alberghiere vengono contrassegnate con 4, 3, 2 stelle. Le residenze turistico-alberghiere sprovviste dei requisiti minimi prescritti per la classifica a due stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate tra gli alloggi turistici extralberghieri. 2. Gli alberghi classificati con 5 stelle, in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale, assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando i requisiti e i valori numerici di cui all'allegata tabella A) superano di almeno 75 punti il punteggio minimo previsto per le 5 stelle. 3. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono: capacita' ricettiva non inferiore a sette camere; un locale bagno ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale a uso comune; impianti tecnologici e addetti adeguati, per numero e qualificazione professionale, al buon funzionamento delle strutture. 4. Le strutture ricettive classificate nelle categorie 5 stelle L., 5 stelle e 4 stelle, devono avere un direttore d'albergo di accertata professionalita', che puo' coincidere con il titolare dell'impresa (o gestore). 5. La classificazione e' obbligatoria e ha validita' per un quinquennio a partire dal 1 gennaio del quinquennio stesso. 6. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnato. 7. Alla classificazione provvede, con la procedura di cui all'art. 5, la giunta provinciale sentito il parere dell'amministrazione comunale, dell'azienda di promozione turistica, ove esistente, e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento che viene trasmesso alla giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. I pareri, richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale puo' provvedere senza ulteriori dilazioni.