Art. 4.
                           Classificazione
 
   1.  Gli  alberghi, i motels e i villaggi-albergo sono classificati
in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con 5, 4,  3,
2,    1    stella;   le   residenze   turistico-alberghiere   vengono
contrassegnate con 4, 3, 2 stelle. Le residenze turistico-alberghiere
sprovviste  dei  requisiti  minimi prescritti per la classifica a due
stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate  tra  gli
alloggi turistici extralberghieri.
   2.  Gli  alberghi  classificati  con  5  stelle, in possesso degli
standards tipici degli esercizi di classe internazionale, assumono la
denominazione  aggiuntiva  "lusso"  quando  i  requisiti  e  i valori
numerici di cui all'allegata tabella A) superano di almeno  75  punti
il punteggio minimo previsto per le 5 stelle.
   3.  I  requisiti  minimi  delle  strutture ricettive ai fini della
classificazione sono:
    capacita' ricettiva non inferiore a sette camere;
    un  locale  bagno ogni dieci posti letto non serviti da un locale
bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
    un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
    un locale a uso comune;
    impianti   tecnologici   e   addetti   adeguati,   per  numero  e
qualificazione professionale, al buon funzionamento delle  strutture.
   4.  Le  strutture  ricettive classificate nelle categorie 5 stelle
L., 5 stelle e 4 stelle,  devono  avere  un  direttore  d'albergo  di
accertata  professionalita',  che  puo'  coincidere  con  il titolare
dell'impresa (o gestore).
   5.  La  classificazione  e'  obbligatoria  e  ha  validita' per un
quinquennio a partire dal 1 gennaio del quinquennio stesso.
   6. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e
all'interno di ciascuna  struttura  ricettiva,  il  segno  distintivo
corrispondente al numero delle stelle assegnato.
   7. Alla classificazione provvede, con la procedura di cui all'art.
5, la  giunta  provinciale  sentito  il  parere  dell'amministrazione
comunale,  dell'azienda  di  promozione  turistica,  ove esistente, e
delle   associazioni   territoriali   di    categoria    maggiormente
rappresentative,  con  provvedimento  che viene trasmesso alla giunta
regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione
Veneto.  I  pareri, richiesti dalla giunta provinciale, devono essere
forniti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri
non  vengano  forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale
puo' provvedere senza ulteriori dilazioni.