Art. 6. Denominazione 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune e viene approvata dalla giunta provinciale. 2. In alternativa alla dizione di albergo puo' essere usata quella di Hotel; la indicazione di "Grand Hotel" oppure di "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle. 3. In aggiunta alla denominazione dell'albergo e' consentito l'uso delle dizioni Garni, Meuble', Locanda e Pensione.