Art. 6.
                            Denominazione
 
   1.  La  denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare
omonimie  nell'ambito  territoriale  dello  stesso  comune  e   viene
approvata dalla giunta provinciale.
   2. In alternativa alla dizione di albergo puo' essere usata quella
di Hotel; la indicazione di "Grand Hotel" oppure  di  "Palace  Hotel"
spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
   3. In aggiunta alla denominazione dell'albergo e' consentito l'uso
delle dizioni Garni, Meuble', Locanda e Pensione.