Art. 9. Notifica della classificazione e ricorsi 1. I provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive sono notificati agli interessati tramite il comune in cui e' ubicato l'esercizio e comunicati alla giunta regionale e all'azienda di promozione turistica competente per il territorio, ove esistente. 2. Avverso il provvedimento definitivo di classificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 5 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale, che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il presidente della giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.