Art. 9.
               Notifica della classificazione e ricorsi
 
   1.  I  provvedimenti  di classificazione delle strutture ricettive
sono notificati agli interessati tramite il comune in cui e'  ubicato
l'esercizio  e  comunicati  alla  giunta  regionale  e all'azienda di
promozione turistica competente per il territorio, ove esistente.
   2. Avverso il provvedimento definitivo di classificazione ai sensi
del comma 7 dell'art. 5 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data  di  ricevimento  della  notifica,  al  presidente  della giunta
regionale, che decide entro novanta giorni dalla  sua  presentazione.
Trascorso   tale  termine,  senza  che  il  presidente  della  giunta
regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.