Art. 2. 1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale, e', inoltre, dovuta la sopratassa di L. 100, ai sensi dell'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799.