Art. 2.
 
   1.  Per  ogni  100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale,
e', inoltre, dovuta la sopratassa di L. 100, ai  sensi  dell'art.  91
del  regio  decreto  5  giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38
della legge 2 agosto 1967, n. 799.