Art. 4. 1. Alla tariffa prevista dalla presente legge e' applicato, con effetto dal 1 gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 23 maggio 1988 MANDARINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1986 (atto n. 335), in data 14 dicembre 1987 (atto n. 606) e in data 19 aprile 1988 (atto n. 680) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1988.