Art. 4.
 
   1.  Alla  tariffa  prevista dalla presente legge e' applicato, con
effetto dal 1 gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21
dicembre 1987, n. 56.
   La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 23 maggio 1988
 
                              MANDARINI
 
   La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale in
data 15 dicembre 1986 (atto n. 335), in data 14 dicembre  1987  (atto
n.  606)  e  in data 19 aprile 1988 (atto n. 680) ed e' stata vistata
dal commissario del Governo il 21 maggio 1988.