Art. 7.
               Obblighi dei destinatari dei contributi
 
   1.  La dichiarazione di impegno di cui al precedente art. 5, terzo
comma, unitamente alla certificazione dell'ammontare  dei  contributi
ricevuti,  deve  essere iscritta a cura del conservatore del pubblico
registro automobilistico, sul foglio complementare; per  i  mezzi  di
trasporto  per  i  quali  non  sia  previsto il foglio complementare,
l'iscrizione deve essere  effettuata  sul  documento  costituente  il
titolo di proprieta'.
   2.  Ai  mezzi  di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla
presente legge non possono essere apportate modifiche  costruttive  e
di   allestimento  in  contrasto  con  le  disposizioni  ministeriali
relative  all'unificazione;  devono  inoltre  essere   osservate   le
specifiche   prescrizioni  previste  dalla  disciplina  regionale  in
materia in vigore all'atto dell'acquisto.
   3.  La  manutenzione dei mezzi di trasporto deve essere effettuata
secondo normative e prescrizioni in vigore e deve risultare,  per  le
relative  verifiche,  da  un'apposita  scheda  da  tenere a bordo dei
singoli mezzi.
   4.  In  caso  di  cessazione,  a qualsiasi titolo, del rapporto di
concessione  prima  dei  termini  di  scadenza,  i  beneficiari   dei
contributi  sono  tenuti  a  restituire la quota parte dei contributi
corrispondenti  al  periodo  di  mancata  utilizzazione  del   mezzo,
rispetto  ai  periodi per i quali e' fatto divieto di alienazione, ai
sensi del precedente art. 5, terzo comma.
   5.  Le  quote recuperate ai sensi del precedente quarto comma sono
introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui  al  successivo
art. 18.