Art. 7. Obblighi dei destinatari dei contributi 1. La dichiarazione di impegno di cui al precedente art. 5, terzo comma, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, deve essere iscritta a cura del conservatore del pubblico registro automobilistico, sul foglio complementare; per i mezzi di trasporto per i quali non sia previsto il foglio complementare, l'iscrizione deve essere effettuata sul documento costituente il titolo di proprieta'. 2. Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione; devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste dalla disciplina regionale in materia in vigore all'atto dell'acquisto. 3. La manutenzione dei mezzi di trasporto deve essere effettuata secondo normative e prescrizioni in vigore e deve risultare, per le relative verifiche, da un'apposita scheda da tenere a bordo dei singoli mezzi. 4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota parte dei contributi corrispondenti al periodo di mancata utilizzazione del mezzo, rispetto ai periodi per i quali e' fatto divieto di alienazione, ai sensi del precedente art. 5, terzo comma. 5. Le quote recuperate ai sensi del precedente quarto comma sono introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui al successivo art. 18.