Art. 10. 1. Gli schemi del piano e degli altri strumenti programmatori a carattere generale sono predisposti dal presidente della Regione che all'uopo si avvale, oltre che della direzione regionale della programmazione, di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari o esperti in discipline attinenti alla programmazione economica. Il comitato e' presieduto dallo stesso presidente della Regione. Ne fanno altresi' parte di diritto l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il direttore regionale della programmazione ed il direttore regionale del bilancio e del tesoro. 2. Il direttore regionale della programmazione esercita altresi' le funzioni di segretario. 3. Il segretario assicura i necessari raccordi con gli uffici dell'amministrazione regionale. 4. Ai componenti del comitato che non ne facciano parte in relazione alla carica o alla qualifica rivestita, si applicano le incompatibilita' di cui all'art. 16. Il comitato e' costituito, sentita la giunta regionale, con decreto del presidente della Regione, che ne fissa i compensi. Esso dura in carica tre anni.