Art. 10.
 
   1.  Gli  schemi  del piano e degli altri strumenti programmatori a
carattere generale sono predisposti dal presidente della Regione  che
all'uopo  si  avvale,  oltre  che  della  direzione  regionale  della
programmazione, di un comitato tecnico-scientifico composto da  sette
docenti   universitari   o   esperti  in  discipline  attinenti  alla
programmazione economica. Il  comitato  e'  presieduto  dallo  stesso
presidente   della  Regione.  Ne  fanno  altresi'  parte  di  diritto
l'assessore regionale per il bilancio  e  le  finanze,  il  direttore
regionale della programmazione ed il direttore regionale del bilancio
e del tesoro.
   2.  Il  direttore regionale della programmazione esercita altresi'
le funzioni di segretario.
   3.  Il  segretario  assicura  i  necessari raccordi con gli uffici
dell'amministrazione regionale.
   4.  Ai  componenti  del  comitato  che  non  ne  facciano parte in
relazione alla carica o alla qualifica  rivestita,  si  applicano  le
incompatibilita'  di  cui  all'art.  16.  Il  comitato e' costituito,
sentita  la  giunta  regionale,  con  decreto  del  presidente  della
Regione, che ne fissa i compensi. Esso dura in carica tre anni.