Art. 11. 1. La direzione regionale della programmazione, di cui all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 13 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, ferme restando le competenze ivi previste, coadiuva il presidente della Regione nell'attivita' di coordinamento dei rapporti relativi con gli organi ed uffici della Regione, dello Stato, della Comunita' europea e con gli enti statali, regionali e locali. 2. Al fine di assicurare alla direzione regionale della programmazione il necessario supporto di analisi ed elaborazione occorrente per la predisposizione del piano nonche' dei programmi e progetti di cui alla presente legge, il presidente della Regione puo' promuovere la costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato di funzionari regionali e di esperti estranei all'Amministrazione. 3. Le finalita' di cui al comma secondo possono essere perseguite anche mediante la stipula di convenzioni con universita' o istituti pubblici di ricerca. 4. Il numero degli esperti di cui al quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, e' ridotto a cinque.