Art. 11.
 
   1.  La direzione regionale della programmazione, di cui all'art. 7
della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche
ed integrazioni, ed all'art. 13 della legge regionale 10 luglio 1978,
n. 16,  ferme  restando  le  competenze  ivi  previste,  coadiuva  il
presidente della Regione nell'attivita' di coordinamento dei rapporti
relativi con gli organi ed uffici della Regione, dello  Stato,  della
Comunita' europea e con gli enti statali, regionali e locali.
   2.   Al   fine   di  assicurare  alla  direzione  regionale  della
programmazione il necessario  supporto  di  analisi  ed  elaborazione
occorrente  per  la predisposizione del piano nonche' dei programmi e
progetti di cui alla presente legge, il presidente della Regione puo'
promuovere la costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato di
funzionari regionali e di esperti estranei all'Amministrazione.
   3.  Le finalita' di cui al comma secondo possono essere perseguite
anche mediante la stipula di convenzioni con universita'  o  istituti
pubblici di ricerca.
   4.  Il  numero  degli  esperti di cui al quinto comma dell'art. 14
della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, e' ridotto a cinque.