Art. 12.
 
   1. Ai lavori dei gruppi di cui all'art. 11 possono essere invitati
a partecipare, anche per singole  sedute,  secondo  le  modalita'  da
determinarsi  nel  decreto di costituzione, funzionari regionali o di
enti dipendenti o controllati dalla Regione o  dallo  Stato,  il  cui
intervento  sia  ritenuto  utile  in relazione ad esigenze emerse nel
corso dei lavori.
   2.  Ai  componenti  dei  gruppi  ed  ai partecipanti alle sedute a
termini  del  comma  primo,  sono  corrisposti,  oltre  all'eventuale
trattamento  di  missione  nella  misura prevista per la qualifica di
direttore regionale, gettoni di presenza determinati con le modalita'
di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.