Art. 12. 1. Ai lavori dei gruppi di cui all'art. 11 possono essere invitati a partecipare, anche per singole sedute, secondo le modalita' da determinarsi nel decreto di costituzione, funzionari regionali o di enti dipendenti o controllati dalla Regione o dallo Stato, il cui intervento sia ritenuto utile in relazione ad esigenze emerse nel corso dei lavori. 2. Ai componenti dei gruppi ed ai partecipanti alle sedute a termini del comma primo, sono corrisposti, oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica di direttore regionale, gettoni di presenza determinati con le modalita' di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.