Art. 15.
 
   1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro:
     a)  esprime  parere  sul  piano  di  sviluppo  e  sulle  note di
aggiornamento;
     b)  esamina  la relazione annuale sulle modalita' e sui tempi di
attuazione degli atti della programmazione;
     c)  elabora, in appositi rapporti al Governo regionale, proposte
in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale
della Regione;
     d)  formula,  a  richiesta  del  Governo regionale, osservazioni
sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale
concernenti materie economiche, finanziarie e sociali;
     e)   formula,   a   richiesta  del  Governo  regionale,  pareri,
osservazioni  e  proposte   sull'attivita'   degli   enti   economici
regionali.
   2.  I  pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro sessanta
giorni dalla ricezione delle relative richieste.