Art. 15. 1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro: a) esprime parere sul piano di sviluppo e sulle note di aggiornamento; b) esamina la relazione annuale sulle modalita' e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione; c) elabora, in appositi rapporti al Governo regionale, proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione; d) formula, a richiesta del Governo regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali; e) formula, a richiesta del Governo regionale, pareri, osservazioni e proposte sull'attivita' degli enti economici regionali. 2. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione delle relative richieste.