Art. 16. 1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro si compone del presidente e dei seguenti membri; a) tre esperti scelti dalla giunta regionale, su proposta del presidente della Regione, tra persone particolarmente qualificate in materie economiche, finanziarie, sociali e giuridiche o in tema di programmazione; b) i rettori delle Universita' degli studi della Sicilia; c) il presidente dell'Unione provincie regionali; d) il presidente della sezione regionale della Associazione nazionale comuni d'Italia; e) il presidente dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia; f) i presidenti degli Istituti di credito che esercitano funzioni di tesoreria della Regione; g) quindici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; h) quattro designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative sul piano regionale, di cui uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione pubblica ed uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese; i) cinque per il settore agricolo di cui tre designati dalle confederazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative su base regionale e presenti nel Cnel, uno designato dagli imprenditori agricoli ed uno designato dall'Unione coltivatori italiani; l) due designati dalle associazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative presenti nel Cnel; m) i presidenti dell'Unione regionale albergatori siciliani e della sezione regionale della Federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo; n) quattro designati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel Cnel; o) quattro designati dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel Cnel; p) quattro prescelti dal presidente della Regione fra i soggetti indicati dalle associazioni ambientalistiche rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente. 2. I componenti di cui alle lettere g), h), i), l), n), o), e p), sono nominati su indicazioni delle rispettive organizzazioni, che devono pervenire alla presidenza della Regione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. 3. Trascorsi i predetti termini il consiglio puo' essere validamente costituito qualora sia stato comunque gia' raggiunto un numero di membri pari alla meta' piu' uno dei componenti. 4. I membri del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che non ne facciano parte in relazione alle cariche previste nelle lettere b), c), d), e), f) ed m), non possono essere scelti tra i deputati dell'assemblea regionale siciliana, i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali e i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a duemila abitanti. L'acquisizione di una delle suddette cariche comporta la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.