Art. 16.
 
   1.  Il  consiglio  regionale dell'economia e del lavoro si compone
del presidente e dei seguenti membri;
     a)  tre  esperti  scelti dalla giunta regionale, su proposta del
presidente della Regione, tra persone particolarmente qualificate  in
materie  economiche,  finanziarie,  sociali e giuridiche o in tema di
programmazione;
     b) i rettori delle Universita' degli studi della Sicilia;
     c) il presidente dell'Unione provincie regionali;
     d)  il  presidente  della  sezione  regionale della Associazione
nazionale comuni d'Italia;
     e)   il   presidente  dell'Unione  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia;
     f)  i  presidenti  degli  Istituti  di  credito  che  esercitano
funzioni di tesoreria della Regione;
     g)   quindici   designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  dipendenti,   rappresentate   nel   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro;
     h) quattro designati dalle organizzazioni degli imprenditori del
settore industriale maggiormente rappresentative sul piano regionale,
di  cui uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione pubblica
ed uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese;
     i)  cinque  per  il  settore agricolo di cui tre designati dalle
confederazioni dei coltivatori diretti  maggiormente  rappresentative
su   base   regionale  e  presenti  nel  Cnel,  uno  designato  dagli
imprenditori  agricoli  ed  uno  designato  dall'Unione   coltivatori
italiani;
     l)   due   designati   dalle   associazioni  degli  imprenditori
commerciali maggiormente rappresentative presenti nel Cnel;
     m)  i  presidenti  dell'Unione regionale albergatori siciliani e
della  sezione  regionale  della  Federazione  italiana  associazione
imprese viaggi e turismo;
     n)   quattro   designati   dalle  associazioni  degli  artigiani
maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel Cnel;
     o)   quattro   designati  dalle  associazioni  cooperativistiche
maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel Cnel;
     p) quattro prescelti dal presidente della Regione fra i soggetti
indicati  dalle  associazioni  ambientalistiche   rappresentate   nel
Consiglio nazionale per l'ambiente.
   2.  I componenti di cui alle lettere g), h), i), l), n), o), e p),
sono nominati su indicazioni  delle  rispettive  organizzazioni,  che
devono  pervenire alla presidenza della Regione entro sessanta giorni
dalla data di ricezione della relativa richiesta.
   3.   Trascorsi   i  predetti  termini  il  consiglio  puo'  essere
validamente costituito qualora sia stato comunque gia'  raggiunto  un
numero di membri pari alla meta' piu' uno dei componenti.
   4.  I  membri  del consiglio regionale dell'economia e del lavoro,
che non ne facciano parte in relazione alle  cariche  previste  nelle
lettere  b),  c),  d),  e), f) ed m), non possono essere scelti tra i
deputati dell'assemblea  regionale  siciliana,  i  presidenti  e  gli
assessori  delle  amministrazioni  provinciali  e  i  sindaci  e  gli
assessori dei comuni con popolazione superiore  a  duemila  abitanti.
L'acquisizione  di  una  delle suddette cariche comporta la decadenza
dalla qualita' di membro del Consiglio regionale dell'economia e  del
lavoro.