Art. 17. 1. Il presidente del consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' nominato, al di fuori dei componenti di cui al comma primo dell'art. 16, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale. Gli altri componenti sono nominati con decreto del presidente della Regione. 2. Il presidente e gli altri componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati. 3. I componenti del consiglio nominati in relazione alla qualifica o posizione rivestita, con la cessazione di quest'ultima, decadono dalla carica.