Art. 17.
 
   1.  Il  presidente  del  consiglio  regionale  dell'economia e del
lavoro e' nominato, al di fuori dei componenti di cui al comma  primo
dell'art.  16,  con  decreto  del  presidente  della  Regione, previa
deliberazione della  giunta  regionale.  Gli  altri  componenti  sono
nominati con decreto del presidente della Regione.
   2.  Il  presidente  e gli altri componenti durano in carica cinque
anni e possono essere confermati.
   3. I componenti del consiglio nominati in relazione alla qualifica
o posizione rivestita, con la cessazione  di  quest'ultima,  decadono
dalla carica.