Art. 18.
 
   1.  Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' convocato
dal presidente, anche su richiesta di un  terzo  dei  componenti  del
consiglio stesso.
   2.  Esso  svolge  la  sua  attivita'  in  assemblee  generali e in
commissioni alle quali vengono affidati affari omogenei.
   3.  Ai  lavori  del  consiglio  partecipano  il  presidente  della
Regione, l'assessore regionale per il bilancio e  le  finanze  e  gli
assessori  regionali  competenti  in  ordine  alle  materie  trattate
nonche' il direttore regionale della programmazione  e  il  direttore
regionale  del  bilancio e del tesoro. Possono partecipare, altresi',
ai lavori del Consiglio, su invito del medesimo, rappresentanti delle
strutture   produttive  regionali  interessati  alla  definizione  di
obiettivi settoriali, qualora non compresi tra i  componenti  di  cui
all'art.   16,  funzionari  dell'amministrazione  regionale,  docenti
universitari   esperti   in   discipline   economiche   e   tecniche,
rappresentanti  di  enti  pubblici  e  degli  enti  locali siciliani,
rappresentanze  della  consulta  regionale  dei  beni  culturali   ed
ambientali,  del comitato regionale della tutela dell'ambiente, della
consulta regionale dell'emigrazione, del consiglio regionale  per  la
protezione  del patrimonio naturale, delle scuole di servizio sociale
e di altri enti di interesse regionale.
   4.  Nel  caso  di  partecipazione  del presidente della Regione ai
lavori del consiglio, questi assume la presidenza della seduta.