Art. 18. 1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' convocato dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio stesso. 2. Esso svolge la sua attivita' in assemblee generali e in commissioni alle quali vengono affidati affari omogenei. 3. Ai lavori del consiglio partecipano il presidente della Regione, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e gli assessori regionali competenti in ordine alle materie trattate nonche' il direttore regionale della programmazione e il direttore regionale del bilancio e del tesoro. Possono partecipare, altresi', ai lavori del Consiglio, su invito del medesimo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, qualora non compresi tra i componenti di cui all'art. 16, funzionari dell'amministrazione regionale, docenti universitari esperti in discipline economiche e tecniche, rappresentanti di enti pubblici e degli enti locali siciliani, rappresentanze della consulta regionale dei beni culturali ed ambientali, del comitato regionale della tutela dell'ambiente, della consulta regionale dell'emigrazione, del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, delle scuole di servizio sociale e di altri enti di interesse regionale. 4. Nel caso di partecipazione del presidente della Regione ai lavori del consiglio, questi assume la presidenza della seduta.