Art. 19.
 
   1.  E'  costituito l'ufficio di presidenza composto dal presidente
del consiglio e da due vicepresidenti eletti dal consiglio stesso nel
suo seno.
   2.  Su  proposta  del  presidente,  il consiglio adotta il proprio
regolamento interno che dovra' disciplinare, fra l'altro, le forme  e
le  modalita'  di partecipazione ai lavori del consiglio dei soggetti
estranei non componenti e le forme e  la  pubblicita'  degli  atti  e
delle adunanze.