Art. 19. 1. E' costituito l'ufficio di presidenza composto dal presidente del consiglio e da due vicepresidenti eletti dal consiglio stesso nel suo seno. 2. Su proposta del presidente, il consiglio adotta il proprio regolamento interno che dovra' disciplinare, fra l'altro, le forme e le modalita' di partecipazione ai lavori del consiglio dei soggetti estranei non componenti e le forme e la pubblicita' degli atti e delle adunanze.