Art. 2.
 
   1.  Il piano regionale di sviluppo economico-sociale ha previsione
triennale e trova riscontro nei bilanci della  Regione.  Esso  indica
gli  obiettivi  da  perseguire, le priorita' da osservare, i tempi di
attuazione e la spesa complessiva occorrente, nonche' i criteri e gli
strumenti per la verifica dei risultati.
   2.  Il  piano  considera  tutte  le  risorse finanziarie di cui la
Regione puo' disporre, coordinando quelle proprie e quelle  derivanti
da  interventi  ordinari  e straordinari dello Stato, delle comunita'
sovranazionali e di altri enti.
   3.  Il piano destina altresi' le risorse finanziarie necessarie al
raggiungimento degli obiettivi  proposti  attraverso  i  progetti  di
attuazione di cui all'art. 3.
   4.  Il piano, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, indica le
linee fondamentali dell'uso del territorio ed  identifica  i  criteri
per la localizzazione degli interventi.