Art. 2. 1. Il piano regionale di sviluppo economico-sociale ha previsione triennale e trova riscontro nei bilanci della Regione. Esso indica gli obiettivi da perseguire, le priorita' da osservare, i tempi di attuazione e la spesa complessiva occorrente, nonche' i criteri e gli strumenti per la verifica dei risultati. 2. Il piano considera tutte le risorse finanziarie di cui la Regione puo' disporre, coordinando quelle proprie e quelle derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, delle comunita' sovranazionali e di altri enti. 3. Il piano destina altresi' le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso i progetti di attuazione di cui all'art. 3. 4. Il piano, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, indica le linee fondamentali dell'uso del territorio ed identifica i criteri per la localizzazione degli interventi.