Art. 21. 1. Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del consiglio regionale dell'economia e del lavoro sovraintende il segretario del consiglio, scelto tra i direttori regionali. 2. I servizi organizzativi ed amministrativi del consiglio sono curati dalla segreteria del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, alla quale sono destinate, con decreto del presidente della Regione, le unita' di personale occorrenti.