Art. 21.
 
   1.  Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del
consiglio  regionale  dell'economia  e  del  lavoro  sovraintende  il
segretario del consiglio, scelto tra i direttori regionali.
   2.  I  servizi  organizzativi ed amministrativi del consiglio sono
curati dalla segreteria del consiglio regionale dell'economia  e  del
lavoro,  alla  quale sono destinate, con decreto del presidente della
Regione, le unita' di personale occorrenti.