Art. 22.
 
   1.  Per  il  funzionamento del consiglio regionale dell'economia e
del  lavoro  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  500  milioni   per
l'esercizio finanziario 1988.
   2.  Per  gli  anni successivi si provvedera' ai sensi dell'art. 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.