Art. 22. 1. Per il funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988. 2. Per gli anni successivi si provvedera' ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.