Art. 23.
 
   1.  La  direzione  della  programmazione  e' ordinata in gruppi di
lavoro.
   2.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente legge, il presidente della Regione  adotta  i  provvedimenti
per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione. A tal fine,
per  i  dirigenti  tecnici,  attingera'  prioritariamente  al   ruolo
provvisorio di cui all'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985,
n. 41.