Art. 23. 1. La direzione della programmazione e' ordinata in gruppi di lavoro. 2. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione adotta i provvedimenti per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione. A tal fine, per i dirigenti tecnici, attingera' prioritariamente al ruolo provvisorio di cui all'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.