Art. 24.
 
   1.  Sono  abrogati i titoli I e II della legge regionale 10 luglio
1978, n. 16 nonche' le  disposizioni  del  titolo  III  della  stessa
incompatibili con la presente legge.
   2. Dalla data di approvazione dei progetti di attuazione del primo
piano  regionale  di  sviluppo  economico-sociale  sono  abrogate  le
disposizioni  che  prevedono  pareri  delle  commissioni  legislative
permanenti competenti per materia su  atti  di  programmazione  della
giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori.