Art. 24. 1. Sono abrogati i titoli I e II della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 nonche' le disposizioni del titolo III della stessa incompatibili con la presente legge. 2. Dalla data di approvazione dei progetti di attuazione del primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sono abrogate le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni legislative permanenti competenti per materia su atti di programmazione della giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori.