Art. 26. 1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilita' del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 1.500 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.00 - Fondi destinati al finanziamento del progetto strategico "A" - Riforma istituzionale ed amministrativa della Regione.