Art. 26.
 
   1.  All'onere  di  lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione
della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso,
si  fa  fronte  con  parte  delle  disponibilita'  del cap. 21257 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
   2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire
1.500 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, codice 01.00 - Fondi destinati al finanziamento del progetto
strategico  "A"  -  Riforma  istituzionale  ed  amministrativa  della
Regione.