Art. 27.
 
   1.  La  presente  legge  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della regione Siciliana.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Palermo, addi' 19 maggio 1988
 
                               NICOLOSI